L’AI Act non assegna agli agenti una categoria giuridica autonoma: la Commissione europea afferma che in genere rientrano tra i sistemi di IA, mentre gli obblighi dipendono dalla finalità prevista, dalla classificazione del rischio e dal ruolo di chi li fornisce o li utilizza. Dal 2 agosto 2026 si applica l’articolo 50 ai sistemi coperti destinati a interagire con persone fisiche o a generare contenuti.
Come l’AI Act inquadra gli agenti
L’AI Act è il Regolamento (UE) 2024/1689, che stabilisce obblighi per i sistemi di intelligenza artificiale e per i modelli di IA per finalità generali, detti anche GPAI. La Commissione europea spiega che un agente è in genere un sistema di IA e può includere un modello GPAI. «Agente di IA» non è però una categoria giuridica definita dal regolamento: il termine viene usato per sistemi diversi e le indicazioni specifiche della Commissione sugli agenti sono preliminari.
Per capire quali regole si applicano, quindi, conta l’uso previsto del sistema, non la sola etichetta di “agente” né il fatto che operi in autonomia. La classificazione dipende dai criteri fissati dal regolamento e dalle funzioni effettive del sistema.
Trasparenza: cosa prevede l’articolo 50 e da quando
L’articolo 50 riguarda obblighi di trasparenza distinti. Chi fornisce un sistema destinato a interagire direttamente con persone fisiche deve informarle che stanno interagendo con un’IA, salvo che ciò risulti evidente dal contesto. Per i sistemi generativi sono previste anche regole di marcatura dei contenuti; per chi utilizza l’IA, obblighi specifici riguardano deepfake e determinati testi di interesse pubblico.
Le regole dell’articolo 50 si applicano dal 2 agosto 2026. Per i sistemi generativi già immessi sul mercato prima di quella data, l’obbligo di marcatura e rilevamento previsto dall’articolo 50, paragrafo 2, ha una transizione fino al 2 dicembre 2026.
| Data | Evento o applicazione |
| 2 febbraio 2025 | Hanno iniziato ad applicarsi i divieti su determinate pratiche di IA e le disposizioni sull’alfabetizzazione in materia di IA. |
| 2 agosto 2025 | Hanno iniziato ad applicarsi gli obblighi per i modelli GPAI. |
| 27 luglio 2026 | Il Digital Omnibus è entrato in vigore e ha modificato il calendario delle regole sui sistemi ad alto rischio. |
| 2 agosto 2026 | L’AI Act è diventato generalmente applicabile; per i sistemi coperti sono entrate in applicazione le regole di trasparenza dell’articolo 50. |
| 2 dicembre 2027 | È prevista l’applicazione delle regole sui sistemi ad alto rischio dell’allegato III. |
| 2 agosto 2028 | È prevista l’applicazione delle regole sui sistemi ad alto rischio dell’allegato I, integrati in prodotti disciplinati dalla normativa UE. |
Rischio e obblighi di fornitori e utilizzatori
L’AI Act distingue quattro livelli: rischio inaccettabile, alto rischio, obblighi di trasparenza e rischio minimo o nullo. L’autonomia di un agente, da sola, non lo rende ad alto rischio: la classificazione dipende dalla finalità prevista e dai criteri del regolamento. Alcuni usi in ambiti come selezione del personale, valutazione dell’affidabilità creditizia e infrastrutture critiche rientrano tra gli esempi di sistemi ad alto rischio previsti dalla legge.
Per i sistemi ad alto rischio, gli obblighi cambiano in base al ruolo dell’organizzazione. Il regolamento distingue il fornitore, che sviluppa il sistema o lo immette sul mercato, dall’utilizzatore (deployer), che lo impiega sotto la propria autorità. Il testo completo del Regolamento (UE) 2024/1689 specifica i rispettivi obblighi.
| Ambito | Presupposto | Obblighi o soggetto interessato |
| Trasparenza, articolo 50 | Interazione diretta con persone, generazione di contenuti e altri casi previsti dalla norma | Fornitori e utilizzatori hanno obblighi distinti di informazione e marcatura. |
| Sistema ad alto rischio | Finalità e criteri previsti dal regolamento | Il fornitore gestisce i rischi, cura la governance dei dati e la documentazione tecnica, registra gli eventi, svolge le valutazioni di conformità e monitora il sistema. L’utilizzatore segue le istruzioni, garantisce supervisione umana competente, controlla il funzionamento e conserva i registri sotto il proprio controllo. |
| Cambio di fornitore, articolo 25 | Marchio proprio, modifica sostanziale o cambiamento della finalità che porta il sistema a essere ad alto rischio | Un soggetto a valle può assumere il ruolo e gli obblighi del fornitore. |
| Rischio sistemico di un modello GPAI | Valutazione del modello sottostante | Autonomia e accesso agli strumenti sono fattori pertinenti per la valutazione del modello e dei relativi obblighi. |
Per un sistema ad alto rischio, registrare le operazioni non basta da solo: la supervisione umana deve permettere di monitorare il sistema e, quando necessario, ignorare o correggere i suoi risultati, intervenire o fermarne il funzionamento. Il regolamento non impone però l’approvazione preventiva di ogni singola azione di ogni agente.
Quando un soggetto a valle diventa fornitore
L’articolo 25 può attribuire il ruolo di fornitore a un distributore, importatore, utilizzatore o altro soggetto che interviene su un sistema ad alto rischio, ma solo nelle circostanze previste dalla norma. Tra queste rientrano la commercializzazione con il proprio nome o marchio, una modifica sostanziale e il cambiamento della finalità prevista che rende il sistema ad alto rischio. Una personalizzazione, da sola, non comporta automaticamente il cambio di ruolo.
Il rischio del modello GPAI si valuta separatamente
La valutazione di un agente come sistema e quella del modello GPAI sottostante sono questioni distinte. L’autonomia e l’accesso agli strumenti possono contribuire a determinare se un modello presenta un rischio sistemico, ma non assegnano automaticamente tale classificazione a ogni agente o modello.
Per i modelli GPAI designati come a rischio sistemico, il regolamento prevede obblighi ulteriori, tra cui valutazione e mitigazione dei rischi, segnalazione degli incidenti e misure di cybersicurezza. La designazione riguarda il modello e non deriva automaticamente dal fatto che un agente usi strumenti.
Obblighi dell’AI Act e risarcimento
L’AI Act distingue i doveri di fornitori e utilizzatori e preserva i diritti e i rimedi previsti dalle altre norme dell’Unione europea e nazionali, compresi quelli relativi ai danni. La conformità all’AI Act, da sola, non stabilisce chi debba risarcire una persona per un danno causato in un caso specifico: la risposta dipende anche dalle altre norme applicabili e dai fatti del caso.