Secondo NEMO Europe e QUASA, la considerazione del Digital Omnibus prevista in Coreper per l’11 ottobre 2026 è stata tolta dall’ordine del giorno senza discussione né voto. Il Consiglio non ha quindi adottato un mandato negoziale e la pausa di quattro mesi prima di riproporre il consenso ai cookie resta una proposta, non una regola in vigore (NEMO Europe; QUASA).

Due percorsi legislativi distinti

La Commissione europea ha presentato il Digital Omnibus il 19 novembre 2025 come un pacchetto con due percorsi distinti: uno sulle regole relative ai dati e ai cookie, l’altro sull’AI Act (Commissione europea). Il primo è rimasto in negoziazione nei resoconti di ottobre; il secondo è diventato il Regolamento (UE) 2026/1744.

PercorsoAmbitoStato riportato a ottobre 2026
Proposta su dati e cookieGDPR, direttiva ePrivacy e altre regole digitaliNessun mandato negoziale del Consiglio nei resoconti successivi all’11 ottobre.
Modifica dell’AI ActModifiche specifiche alla normativa europea sull’intelligenza artificialeRegolamento (UE) 2026/1744 in vigore dal 27 luglio 2026.

La bozza della presidenza irlandese del Consiglio, datata 2 ottobre, avrebbe previsto almeno quattro mesi di attesa dopo un rifiuto prima di poter riproporre la richiesta di consenso. Il testo è stato descritto come una proposta, non come una norma approvata (resoconto sulla bozza).

Lo stesso resoconto riferisce un’eccezione circoscritta per misurare la pubblicità contestuale: i dati avrebbero dovuto essere pseudonimizzati, senza profilazione né tracciamento tra siti o servizi. La previsione riguardava quella specifica misurazione, non un’esenzione generale per pubblicità o analisi dei dati. Poiché il Consiglio non ha adottato un mandato, questi termini non hanno modificato le regole in vigore.

Il regolamento sull’IA è già in vigore

Il Regolamento (UE) 2026/1744 è entrato in vigore il 27 luglio 2026. Per le categorie di sistemi ad alto rischio definite nell’Allegato III, il regolamento indica il 2 dicembre 2027; per quelle dell’Allegato I, il 2 agosto 2028 (testo del Regolamento (UE) 2026/1744). Le date riguardano le categorie specificate nei rispettivi allegati.

Il regolamento vieta ai fornitori, in circostanze definite, di immettere sul mercato o mettere in servizio sistemi destinati a generare o manipolare materiale intimo senza consenso o materiale di abuso sessuale su minori. Per chi impiega questi sistemi, il divieto riguarda il loro uso a tali fini. La norma disciplina quindi condotte e sistemi specifici, con ambiti distinti per fornitori e utilizzatori.