Il 1° ottobre 2026 il giudice Francis Mathew ha rinviato la decisione sulla sanzione per Facebook nel procedimento del New Mexico, in attesa di ulteriori atti. Gli avvocati dello Stato avrebbero detto di essere disposti ad accettare 35 miliardi di dollari; in quell’udienza il giudice non ha fissato l’importo della sanzione.

Che cosa ha deciso il giudice

Durante l’udienza del 1° ottobre, la difesa di Meta ha contestato la somma proposta, definendola incostituzionale ed eccessiva. Il rinvio ha lasciato la decisione sulla sanzione al giudice, dopo la presentazione di ulteriori atti da entrambe le parti.

Che cosa ha stabilito la giuria

Il 25 settembre 2026 una giuria del New Mexico ha ritenuto Facebook Inc. responsabile di 43.899.725 violazioni della New Mexico Unfair Practices Act, la legge statale sulle pratiche commerciali sleali. Il New Mexico Department of Justice ha annunciato il verdetto e ha descritto le violazioni come legate a dichiarazioni ingannevoli sulla raccolta, la protezione, la condivisione e l’uso dei dati, oltre che a disinformazione, discorsi d’odio, Community Standards e indagini sulle applicazioni di terze parti. Il caso si inserisce nel contesto delle dichiarazioni di Facebook successive allo scandalo Cambridge Analytica.

La giuria ha accertato la responsabilità e il numero delle violazioni; spettava poi al giudice stabilire le sanzioni. Il verdetto, quindi, non ha fissato una somma da pagare.

Il tetto previsto dalla legge e la posizione dello Stato

La legge consente una sanzione civile fino a 5.000 dollari per ogni violazione volontaria. Applicando quel massimo al conteggio del verdetto si ottiene un limite aritmetico teorico di 219.498.625.000 dollari. È un calcolo basato sul massimo legale, non l’importo stabilito dal giudice.

I 35 miliardi di dollari rappresentano invece la somma che, secondo quanto riferito, gli avvocati del New Mexico erano disposti ad accettare nella fase sulle sanzioni. La cifra è una posizione dello Stato: la decisione del giudice è stata rinviata il 1° ottobre.