L’articolo 50 della legge europea sull’IA non impone un’etichetta visibile su ogni post creato con l’intelligenza artificiale. Distingue il contrassegno leggibile dalle macchine che spetta a determinati fornitori dalla dichiarazione visibile che chi pubblica deve fare in casi specifici, come alcuni deepfake e testi di interesse pubblico.

Per capire che cosa segnala un’etichetta, conta chi la applica e quale obbligo la richiede.

L’etichetta di una piattaforma è una cosa diversa

Su Facebook, Instagram e Threads, Meta chiama «AI info» le etichette che applica quando rileva indicatori di immagini IA riconosciuti nel settore oppure quando chi carica un contenuto dichiara che è stato generato con l’IA. Meta afferma che il proprio metodo è in evoluzione e può non rilevare alcuni contenuti modificati con l’IA. Perciò l’etichetta descrive il processo di classificazione della piattaforma: da sola non è una valutazione forense dell’intero file. Meta spiega come applica le etichette AI info.

Due obblighi diversi: marcare e dichiarare

L’articolo 50 assegna compiti distinti al fornitore del sistema e al deployer, cioè a chi lo utilizza. La marcatura tecnica serve a rendere rilevabile un contenuto sintetico; la dichiarazione serve a informare chi lo vede.

SoggettoObbligoQuando si applicaChe cosa riceve chi vede il contenuto
Fornitore di un sistema di IA che genera contenuti sinteticiApporre un contrassegno efficace e leggibile dalle macchineOutput sintetici di audio, immagini, video o testo, fatte salve le eccezioni previsteUn segnale rilevabile dai sistemi, che non equivale necessariamente a un avviso visibile
Deployer che pubblica o rende accessibile il contenutoDichiarare chiaramente la generazione o manipolazione con IADeepfake che rientrano nella definizione di legge e determinati testi di interesse pubblico senza revisione umana sostanziale o controllo editorialeUn’informazione chiara, visibile o udibile, entro la prima esposizione

La Commissione europea distingue la marcatura del fornitore dalla dichiarazione del deployer e ne spiega le condizioni nell’articolo 50 della legge europea sull’IA.

Quando chi pubblica deve dichiarare l’uso dell’IA

Per la legge, un deepfake è un’immagine, un audio o un video generato o manipolato con l’IA che somiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che potrebbe apparire falsamente autentico o veritiero. Chi lo diffonde deve dichiararlo chiaramente, al più tardi quando una persona lo vede per la prima volta. Le opere artistiche, creative, satiriche o fittizie seguono una disciplina adattata per non ostacolarne la fruizione. La definizione e gli obblighi sono nell’articolo 50 del regolamento UE.

Per i testi, la regola riguarda contenuti generati o manipolati con l’IA e pubblicati per informare il pubblico su questioni di interesse pubblico, se non sono passati attraverso una revisione umana sostanziale o un controllo editoriale con responsabilità editoriale. Questo non significa che ogni didascalia scritta con l’aiuto dell’IA debba avere un’etichetta: conta lo specifico scopo e il processo editoriale previsti dalla norma.

Gli obblighi del deployer non si applicano all’uso dell’IA da parte di una persona fisica per fini puramente personali e non professionali. La legge considera professionale, fra gli altri casi, l’attività legata a un beneficio economico regolare o a un’attività d’impresa, commerciale, lavorativa o autonoma. Il regolamento si applica secondo il suo ambito territoriale: comprende, tra gli altri, i fornitori che immettono sistemi sul mercato dell’UE e i deployer stabiliti o situati nell’Unione; può riguardare anche soggetti di paesi terzi quando l’output del sistema è usato nell’UE.

Il termine del 2 dicembre riguarda solo i fornitori

L’articolo 50 si applica dal 2 agosto 2026. Il 2 dicembre 2026 è invece il termine entro cui i fornitori di sistemi di IA generativa già immessi sul mercato prima del 2 agosto devono adeguarsi all’obbligo di marcatura e rilevabilità previsto dal paragrafo 2. La transizione non rinvia gli altri obblighi dell’articolo 50. La data e il suo ambito sono precisati dalla normativa UE che ha introdotto il termine transitorio.