La sentenza 864/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, datata 8 ottobre 2026, avrebbe riguardato il ricorso di una sceneggiatrice licenziata nell’ambito di un ERE, la procedura spagnola di licenziamento collettivo. La lettera di licenziamento impugnata non avrebbe menzionato l’intelligenza artificiale. Il distinto licenziamento di una modellatrice 3D, la cui lettera citava l’IA, non sarebbe stato impugnato né esaminato dal tribunale madrileno.

Che cosa avrebbe esaminato il tribunale di Madrid

La vicenda riferita riguarda dunque il ricorso della sceneggiatrice, non il caso della modellatrice 3D. La distinzione conta: l’IA compariva nella lettera di licenziamento della modellatrice, ma quel licenziamento non arrivò all’esame del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La sentenza madrilena non va quindi letta come una decisione sul licenziamento di quella lavoratrice.

Che cosa ha accertato il tribunale di Bilbao

Un distinto procedimento spagnolo offre un quadro più dettagliato delle prove valutate in giudizio. La sentenza 252/2026 del Tribunal de Instancia de Bilbao, del 6 luglio 2026, riguarda Carlos María, disegnatore meccanico licenziato da GHI Hornos Industriales S.L. il 31 ottobre 2025. L’azienda aveva invocato ragioni economiche, produttive, tecniche e organizzative e descritto un piano di trasformazione digitale legato alla Model Based Definition (MBD), una metodologia di definizione basata su modelli, e all’IA. La sentenza ha dichiarato il licenziamento improcedente, cioè ingiustificato secondo il diritto spagnolo.

Il tribunale ha ritenuto non provate le ragioni addotte. Ha rilevato che lo strumento MBD non era utilizzato in modo esteso e che un testimone, pur avendo ricevuto una formazione sullo strumento, non lo aveva usato nel proprio lavoro. Una relazione del giugno 2026 era successiva di sette mesi al licenziamento del 31 ottobre 2025 e non poteva giustificarlo in anticipo.

Anche i documenti interni del 27 agosto 2025 hanno pesato nella valutazione: parlavano delle caratteristiche e attitudini dei lavoratori che l’azienda intendeva licenziare, mentre descrivevano l’esplorazione di strumenti di progettazione assistita dall’IA. Il giudice ha considerato il richiamo allo sviluppo di questi strumenti un pretesto per eliminare la posizione di Carlos María. In questo caso, l’elenco delle ragioni invocate non bastò: il tribunale valutò se fossero sostenute dalle prove.

La decisione ordinava a GHI di scegliere, entro cinque giorni dalla notifica, tra il reintegro di Carlos María e il pagamento di altri 5.877,71 €, dopo i 6.452,85 € già versati come indennità.