Il Real Decreto-ley 32/2026 è entrato in vigore in Spagna il 4 novembre 2026 e limita i prezzi di beni e servizi individuati durante determinate emergenze. Il riferimento si basa sui prezzi dei 30 giorni precedenti, con una formula alternativa se il prezzo massimo supera di oltre il 50% la media del periodo. La norma è stata pubblicata nel Boletín Oficial del Estado.
Quando scatta il limite
Per un’emergenza di protezione civile, il meccanismo si attiva quando un’area viene dichiarata gravemente colpita. In altre circostanze eccezionali, come un incidente o un’emergenza tecnica, serve un accordo del Consiglio dei ministri che indichi le date di inizio e fine, i beni o servizi interessati e il prezzo di riferimento. L’accordo può anche imporre ai venditori di mostrare la media e il prezzo massimo del periodo precedente.
La disposizione non individua singole piattaforme: la copertura dipende dai beni e servizi interessati e dalle condizioni di attivazione previste dalla legge.
Come si calcola il prezzo di riferimento
La regola ordinaria prende il prezzo più alto applicato, nei 30 giorni di calendario prima dell’inizio dell’emergenza, allo stesso bene o servizio o a uno analogo. Se quel massimo supera di oltre il 50% la media del periodo, il riferimento diventa la media aumentata del 50%.
| Condizione nei 30 giorni precedenti | Prezzo di riferimento |
| Il prezzo massimo non supera la media di oltre il 50% | Il prezzo massimo applicato allo stesso bene o servizio, o a uno analogo |
| Il prezzo massimo supera la media di oltre il 50% | La media del periodo aumentata del 50% |
Per esempio, con una media ipotetica di 100 € e un massimo di 170 €, si applica il secondo criterio: il riferimento è 150 €. La soglia del 50% serve a scegliere la formula, non indica che il prezzo finale debba essere la metà della media.
Per beni o servizi con una stagionalità marcata può essere usato il periodo corrispondente dell’anno precedente, corretto in base all’indice dei prezzi al consumo.
Che cosa copre la misura per Urda
La disposizione specifica adottata dopo l’incidente ferroviario di Urda del 28 ottobre 2026 riguarda i servizi interessati dall’incidente e i collegamenti ferroviari ancora sospesi a causa dell’incidente. Il periodo iniziale va dal 4 al 10 novembre 2026; il Consiglio dei ministri può prorogarlo con un accordo.
Rimborsi, eccezioni e trasporti
Se viene addebitato più del massimo applicabile, l’articolo 20 ter riconosce al consumatore il rimborso automatico della somma eccedente. La soglia del 50% non è un requisito per ottenere la restituzione: riguarda soltanto il calcolo del prezzo di riferimento.
La norma ammette aumenti sostenuti da motivazioni oggettive legate ai maggiori costi e quelli dimostrabilmente necessari per introdurre nuovi beni o servizi che attenuino le difficoltà causate dall’emergenza. Sono considerati conformi anche i prezzi regolati e quelli fissati da contratti con le amministrazioni pubbliche.
Per le restrizioni dei prezzi che riguardano il trasporto aereo o altri trasporti soggetti a specifiche norme europee sui prezzi è necessaria l’autorizzazione espressa della Commissione europea.